Più specie cacciabili, meno aree protette, più libertà per l’attività venatoria. È questo, in sintesi, il contenuto del Disegno di legge n. 1552, conosciuto come DDL Caccia, approvato dal Senato il 23 giugno 2026 e ora atteso alla Camera dei Deputati.
Per il Governo si tratta di una riforma necessaria per aggiornare una normativa risalente al 1992. Per il mondo scientifico, le associazioni ambientaliste e animaliste, invece, rappresenta uno dei più pesanti arretramenti nella tutela della biodiversità degli ultimi decenni.
Cosa cambia con il nuovo DDL
Il provvedimento modifica profondamente la Legge 157 del 1992, il principale riferimento normativo italiano per la tutela della fauna selvatica.
Tra i cambiamenti più significativi figurano:
- la definizione della caccia come attività utile alla conservazione della biodiversità;
- il riconoscimento del cacciatore come “bioregolatore”;
- l’ampliamento delle aree nelle quali è consentita l’attività venatoria;
- l’aumento delle specie cacciabili o catturabili;
- un ridimensionamento del ruolo degli enti tecnico-scientifici nella definizione delle politiche faunistiche;
- maggiori possibilità di intervento per il controllo della fauna selvatica.
Secondo i promotori della riforma, queste misure servirebbero a gestire l’aumento di alcune popolazioni animali, come i cinghiali, e a semplificare una normativa ritenuta ormai superata.
Perché il provvedimento è così contestato
Le principali associazioni ambientaliste – WWF Italia, Legambiente, LIPU, ENPA, LAV e LAC – hanno definito il testo una vera e propria “legge sparatutto”, sostenendo che ridurrebbe sensibilmente il livello di protezione della fauna selvatica.
Le critiche riguardano soprattutto:
- il possibile aumento della pressione venatoria;
- il rischio per specie protette e migratorie;
- l’estensione delle aree interessate dalla caccia;
- il maggiore conflitto tra attività venatoria, escursionismo e fruizione dei boschi;
- il possibile contrasto con la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat dell’Unione Europea.
Anche la Commissione europea ha già richiamato l’Italia sul rispetto delle normative comunitarie, mentre diversi esperti ritengono che alcune disposizioni possano esporre il Paese a nuove procedure d’infrazione.
Cosa succederebbe se la Camera approvasse il testo
Se il DDL dovesse essere approvato anche dalla Camera senza modifiche, l’Italia avrebbe una delle revisioni più profonde della normativa venatoria degli ultimi trent’anni.
Le conseguenze potrebbero essere molteplici:
- incremento dell’attività di caccia sul territorio nazionale;
- riduzione delle tutele per numerose specie selvatiche;
- aumento del conflitto tra tutela della biodiversità e gestione faunistica;
- possibili contenziosi con l’Unione Europea;
- maggiore presenza di attività venatoria in territori oggi maggiormente protetti.
Per le associazioni ambientaliste questo rappresenterebbe un cambio di paradigma: la fauna selvatica verrebbe considerata sempre meno patrimonio indisponibile dello Stato e sempre più oggetto di gestione venatoria.
Gli italiani sono davvero favorevoli?
No. I dati disponibili raccontano uno scenario molto diverso.
Diversi sondaggi realizzati negli ultimi anni mostrano come tra il 60% e l’80% degli italiani sia contrario a un ampliamento della caccia o ritenga sufficiente l’attuale legge del 1992. In particolare, un’indagine IPSOS commissionata da LAV ha rilevato che circa l’80% degli italiani è favorevole a una maggiore tutela degli animali selvatici e contrario a un’espansione dell’attività venatoria.
Nonostante questo orientamento dell’opinione pubblica, il Parlamento sta discutendo una riforma che va nella direzione opposta.
La questione delle lobby
Uno degli aspetti più dibattuti riguarda il peso politico del comparto venatorio.
Le associazioni ambientaliste e le opposizioni sostengono che il disegno di legge rifletta soprattutto le richieste avanzate dalle associazioni dei cacciatori e da parte dell’industria armiera italiana, uno dei settori manifatturieri più rilevanti a livello europeo per la produzione di armi sportive e da caccia.
Si tratta di un’accusa politica che il Governo respinge, sostenendo invece che la riforma risponde alla necessità di gestire in modo più efficace la fauna selvatica e contenere i danni provocati dagli ungulati.
Il dibattito, dunque, non riguarda soltanto la caccia, ma una diversa idea di rapporto tra uomo e natura. Da una parte chi considera la fauna selvatica un patrimonio da proteggere prioritariamente; dall’altra chi ritiene necessario ampliarne la gestione attraverso l’attività venatoria.
Il DDL è compatibile con la Costituzione?
È proprio su questo punto che si concentra una parte delle critiche mosse al provvedimento.
Dal 2022 l’Italia ha modificato l’articolo 9 della Costituzione introducendo un principio innovativo: la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Nello stesso articolo viene inoltre stabilito che la legge disciplina le modalità di tutela degli animali.
Secondo numerosi costituzionalisti e associazioni ambientaliste, una riforma che riduca il livello di protezione della fauna selvatica potrebbe essere difficilmente conciliabile con questo nuovo principio costituzionale. Anche l’articolo 32, che tutela la salute come diritto fondamentale, viene richiamato nel dibattito, poiché l’ampliamento dell’attività venatoria potrebbe incidere sulla sicurezza e sulla fruizione del territorio da parte dei cittadini.
Va però precisato che nessun giudice ha dichiarato il DDL incostituzionale: qualora la legge venisse approvata definitivamente, soltanto la Corte Costituzionale potrebbe pronunciarsi sulla sua conformità alla Carta.
E rispetto alle norme europee?
Anche sul piano europeo il testo solleva numerosi interrogativi.
L’Italia è tenuta a rispettare la Direttiva Uccelli (2009/147/CE) e la Direttiva Habitat (92/43/CEE), due pilastri della politica europea per la conservazione della biodiversità. Queste norme impongono agli Stati membri di garantire uno stato di conservazione favorevole delle specie selvatiche e di limitare l’attività venatoria secondo criteri scientifici.
Secondo WWF Italia, LIPU, Legambiente, ENPA, LAV e numerose organizzazioni scientifiche, alcune disposizioni del DDL rischierebbero di entrare in contrasto con tali direttive, soprattutto laddove prevedono un ampliamento delle attività di caccia, una riduzione del ruolo degli organismi tecnico-scientifici e una maggiore discrezionalità delle Regioni.
La Commissione europea ha già aperto in passato diverse procedure di infrazione nei confronti dell’Italia proprio per violazioni della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat. Se la futura legge dovesse risultare incompatibile con il diritto dell’Unione, Bruxelles potrebbe avviare una nuova procedura d’infrazione, che nei casi più gravi può portare al deferimento dello Stato membro davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e all’applicazione di sanzioni economiche.
Un possibile arretramento nella tutela ambientale?
Molti osservatori ritengono che il DDL rappresenti un cambio di paradigma: da una normativa nata per tutelare la fauna selvatica, considerata patrimonio indisponibile dello Stato, a una disciplina che attribuisce maggiore centralità alla gestione venatoria.
È proprio questo il nodo del confronto politico e giuridico: stabilire se il nuovo equilibrio proposto dal legislatore sia compatibile con la crescente tutela della biodiversità prevista dalla Costituzione italiana e dal Green Deal europeo oppure se rappresenti un arretramento rispetto agli standard di protezione ambientale costruiti negli ultimi trent’anni.
(Viviana Musumeci, founder di Gaiazoe.life)